Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 marzo 1934 al 27 giugno 1976. Leggi il testo vigente →

E' considerato venditore ambulante agli effetti della presente legge colui il quale venda a domicilio dei compratori ovvero su aree pubbliche, purche' la vendita non si effettui su mercati all'ingrosso o su banchi fissi di mercati al minuto coperti, ovvero in chioschi, baracche e simili, fissati stabilmente al suolo.

Testo in vigore dal 12 marzo 1934 al 27 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-02-05;327~art1 · fonte del testo

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