Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 novembre 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'ufficio di collocamento che ha proceduto alla radiazione prevista dall'art. 1 della presente legge, ne dara' immediata notizia agli altri Uffici di collocamento, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e all'organo locale incaricato dall'Istituto stesso del controllo della disoccupazione e del pagamento della indennita', nonche' al podesta' del comune che ha emesso il libretto di lavoro.

[2]E' fatto in tal caso divieto dl rilasciare per qualunque motivo duplicati dei libretti di lavoro.

Testo in vigore dal 17 novembre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-02;1286~art9 · fonte del testo

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