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[1]L'ufficio di collocamento che ha proceduto alla radiazione prevista dall'art. 1 della presente legge, ne dara' immediata notizia agli altri Uffici di collocamento, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e all'organo locale incaricato dall'Istituto stesso del controllo della disoccupazione e del pagamento della indennita', nonche' al podesta' del comune che ha emesso il libretto di lavoro.
[2]E' fatto in tal caso divieto dl rilasciare per qualunque motivo duplicati dei libretti di lavoro.
Testo in vigore dal 17 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
