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[1]Il lavoratore radiato dalle liste dei disoccupati, ai sensi dell'art. 1 della presente legge, e' sospeso dal godimento dell'indennita' di disoccupazione durante il periodo di divieto di iscrizione agli Uffici di collocamento previsto dallo stesso articolo.
[2]La sospensione, di cui al comma precedente, cessera' di avere effetto dalla data di ottenuta reiscrizione agli Uffici di collocamento, previa, presentazione all'organo locale menzionato all'art. 7, secondo comma, del certificato che attesti l'effettuata reiscrizione.
Testo in vigore dal 17 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
