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[1]Gli Uffici di collocamento sono obbligati al rilascio del certificato previsto dall'art. 5 della presente legge.
[2]E' fatto altresi' obbligo agli Uffici medesimi di segnalare immediatamente all'organo locale, incaricato dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale del controllo della disoccupazione e del pagamento della indennita', l'effettuata assunzione al lavoro del disoccupato, per il quale sia stato rilasciato il certificato di cui all'art. 5 della presente legge.
Testo in vigore dal 17 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
