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Fermo restando quanto e' disposto nel penultimo comma dell'art. 73 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, per il periodo di carenza, e quanto e' disposto nel secondo comma dell'art. 77 dello stesso Regio decreto-legge in caso di ritardata presentazione della domanda, l'indennita' di disoccupazione non puo' essere corrisposta con decorrenza anteriore alla data di iscrizione all'Ufficio di collocamento risultante dal certificato previsto dall'articolo precedente.
Testo in vigore dal 17 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
