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[1]Il libretto di lavoro sara' conservato, durante il periodo di disoccupazione del lavoratore, dall'Ufficio di collocamento presso cui egli e' iscritto, ove l'iscrizione sia fatta per categoria professionale per la quale e' stabilita la richiesta numerica. Il lavoratore iscritto nelle liste dell'Ufficio di collocamento per categoria per la quale e' stabilita la richiesta nominativa puo' conservare invece il suo libretto di lavoro durante lo stato di disoccupazione. In tale caso pero' egli non puo' iscriversi anche per categorie per le quali e' stabilita la richiesta numerica.
[2]Il lavoratore iscritto nelle liste dell'Ufficio di collocamento per categoria per la quale e' prevista la richiesta nominativa, deve pero' consegnare all'Ufficio di collocamento il suo libretto di lavoro nel termine da questo stabilito, nel caso di radiazione ai sensi del precedente art. 1. In caso di inadempienza a tale obbligo sara' punito con l'arresto fino a tre mesi.
[3]Il libretto sara' restituito al lavoratore radiato appena scaduto il termine di sospensione dalla iscrizione nelle liste degli Uffici di collocamento, ovvero nel caso che sia accolto il suo ricorso a' sensi del precedente art. 1.
Testo in vigore dal 17 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
