Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 novembre 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Fermo il disposto dell'art. 2, nel caso che il lavoratore intenda iscriversi presso piu' Uffici di collocamento, l'Ufficio di prima iscrizione, entro due giorni dalla presentazione della domanda dell'interessato, procedera' a richiedere l'iscrizione presso altri Uffici, comunicando a questi, sulla base delle registrazioni del libretto di lavoro, il numero del libretto stesso, i titoli preferenziali del lavoratore, la categoria professionale e l'azienda presso la quale e' stato da ultimo occupato.

[2]Il solo Ufficio di prima iscrizione segnalera' lo stato di disoccupazione del lavoratore nelle proprie statistiche e potra' rilasciare i relativi certificati.

[3]In caso di occupazione al lavoro l'Ufficio che vi provvede ne dara' immediata notizia agli altri Uffici presso cui e' iscritto per le conseguenti annotazioni nella scheda del lavoratore.

Testo in vigore dal 17 novembre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-02;1286~art3 · fonte del testo

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