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I lavoratori agricoli non possono essere iscritti ad Uffici di collocamento per lavori di categoria diversa da quella agricola. Il Ministro per le corporazioni, o per sua delega il prefetto, inteso, salvo il caso d'urgenza, il podesta' e le organizzazioni sindacali interessate, puo' autorizzare deroghe in dipendenza di particolari condizioni dei lavoratori o per provvedere ad esigenze della produzione.
Testo in vigore dal 17 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
