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[1]L'Ufficio di collocamento ha facolta' di prescrivere al lavoratore disoccupato iscritto nelle sue liste, anche se appartenente a categoria professionale per la quale e' prevista la richiesta nominativa, l'azienda e la categoria professionale alla quale egli deve essere avviato al lavoro.

[2]L'Ufficio suddetto provvede subito a tale avviamento.

[3]Il lavoratore il quale rifiuti, senza giustificato motivo, l'avviamento al lavoro prescrittogli ovvero non assuma servizio, e' radiato dalle liste dei disoccupati dei diversi Uffici di collocamento cui e' iscritto, ne' puo' essere iscritto per il periodo di tre mesi nelle liste degli Uffici di collocamento, salvo autorizzazione del Ministero delle corporazioni..

[4]Contro la radiazione dalle liste il lavoratore ha facolta' di ricorrere al Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle Corporazioni.

Testo in vigore dal 17 novembre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-02;1286~art1 · fonte del testo

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