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L'attivita' per il collocamento presso le Compagnie e le Imprese teatrali di opere drammatiche non musicali, ferme restando le disposizioni dell'art. 183 della legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, quando non sia esercitata direttamente dall'autore o dai suoi successori per causa di morte, e' attribuita all'Ente italiano scambi teatrali.
Testo in vigore dal 6 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
