Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999. Leggi il testo vigente →

Il titolo del metallo prezioso contenuto nell'oggetto deve essere espresso in millesimi. I titoli legali da garantirsi a fusione, per ogni parte degli oggetti, sono i seguenti: per il platino, 950 millesimi; per il palladio, 950 millesimi; per l'oro, 750 millesimi; 585 millesimi; 500 millesimi; 333 millesimi; per l'argento, 925 millesimi; 835 millesimi; 800 millesimi. E' tuttavia ammesso qualsiasi titolo superiore al piu' alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-01-30;46~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari