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[1]Qualsiasi oggetto contenente platino, oro e argento non puo' essere posto in vendita al pubblico se non porti impresso in modo visibile il marchio del produttore applicato, nella parte inamovibile, col punzone consegnato dall'ufficio del saggio all'interessato e seguito dall'indicazione di uno dei titoli in millesimi indicati all'art. 2 per l'oro e l'argento, e delle lettere P.T. per il platino.

[2]Il marchio del produttore e' composto della sigla speciale per ciascuna Provincia, assegnata dal competente ufficio del saggio dei metalli preziosi a tutte le fabbriche esistenti in tutta la sua giurisdizione provinciale, e del numero progressivo assegnato dall'ufficio stesso a ciascuna fabbrica della Provincia. Il numero dovra' risultare incorporato nel disegno costituente la sigla provinciale.

[3]La cifra indicante i millesimi dovra' essere racchiusa in una losanga sugli oggetti d'oro ed in ovale sugli oggetti d'argento.

[4]Per gli oggetti che non consentono una diretta punzonatura questa sara' applicata su piastrina dello stesso metallo unita all'oggetto stesso mediante saldatura (non a stagno).

[5]Gli oggetti di fabbricazione mista con oro o argento o qualsiasi altro metallo, dovranno portare su ciascuno dei metalli di cui sono composti l'indicazione dei titoli corrispondenti.

[6]Solo quando cio' non sia, tecnicamente possibile, e sempre che il metallo di peso inferiore non sorpassi il tre per cento del peso totale dell'oggetto, i titoli dei diversi metalli saranno tutti impressi sul metallo di peso prevalente.

[7]Gli oggetti composti di parti diverse, fabbricate con uno stesso metallo (come catene e relative forniture) devono risultare di titolo uguale in tutte le loro parti anche in quelle di peso inferiore ad un grammo.

Testo in vigore dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-02-05;305~art6 · fonte del testo

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