Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968. Leggi il testo vigente →

[1]Sono accordate le seguenti tolleranze in meno sui titoli: legali autorizzati dal precedente articolo 2 pei lavori in oro argento e platino:

  • a)nei lavori di platino massiccio e di pura lastra, 5 millesimi; nei lavori d'oro massiccio e di pura lastra, 3 millesimi; nei lavori di argento massiccio e di pura lastra, 5 millesimi;
  • b)nei lavori di platino a saldatura semplice, 10 millesimi; nei lavori di oro a saldatura semplice, 10 millesimi; nei lavori di argento a saldatura semplice, 10 millesimi;
  • c)nei lavori di filigrana, in quelli di stile etrusco, in quelli a piccole maglie, in quelli a molte saldature, in quelli vuoti e simili:

[2]di platino 25 millesimi; di oro 20 millesimi; di argento 20 millesimi.

[3]Il metallo costitutivo, saldatura esclusa, nei lavori di cui alle lettere b) e c) non deve essere di titolo inferiore a quello tollerato per i lavori di cui alla lettera a).

Testo in vigore dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-02-05;305~art4 · fonte del testo

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