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Le rimanenze che all'entrata, in vigore della legge si trovino presso i commercianti, potranno essere vendute al pubblico liberamente per la durata di un triennio. Successivamente la vendita potra' aver luogo purche' i singoli oggetti prima dello scadere del triennio siano muniti di marchio speciale secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Testo in vigore dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-02-05;305~art22 · fonte del testo

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