Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968. Leggi il testo vigente →

Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun oggetto fabbricato con metalli preziosi dovra' uscire dalle officine o dalle fabbriche senza il relativo marchio di produzione ed il titolo in millesimi. Le rimanenze che - trascorso l'anno - si troveranno presso i fabbricanti potranno uscire dalle officine o dalle fabbriche purche' munite di un marchio speciale secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Testo in vigore dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-02-05;305~art21 · fonte del testo

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