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[1]La vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi fra produttori e commercianti deve essere in ogni caso accompagnata da regolare fattura rilasciata dal venditore nella quale sara' indicato l'oggetto, la qualita' del metallo predominante, il marchio del produttore, il titolo in millesimi e quanto altro occorre ad identificare l'oggetto stesso.

[2]Per gli oggetti preziosi che a tenore dell'art. 9, comma e), sono esenti dall'applicazione del marchio, il titolo ed il marchio del produttore dovranno essere indicati in fattura.

Testo in vigore dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-02-05;305~art13 · fonte del testo

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