Testo vigente dal 14 marzo 1993
Corte di cassazione
1 pronuncia che riguarda l’art. 8-sexies, dalle Rassegne del Massimario.
Cass. civ., Sez. II, sent. n. 13310/2026
8 maggio 2026In tema di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, tutti i soggetti indicati dall'art. 2, comma 1, lett c), del D.M. 8 gennaio 2002 sono tenuti alla compilazione del registro di detenzione previsto dall'art. 1, comma 1, del medesimo decreto - e quindi sia chi esegue la trasformazione della specie protetta in un prodotto derivato, sia chi immette tale prodotto sul mercato attraverso la commercializzazione all'ingrosso - trattandosi di indicazione cumulativa e non alternativa, preordinata ad assicurare la tracciabilità del prodotto lungo l'intera filiera.
L’unica massima su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.
Norme correlate
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Citate insieme nelle massime
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Versioni nel tempo
Di questo articolo abbiamo una versione sola
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1992-02-07;150~art8sexies · fonte del testo
