Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 marzo 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I prezzi degli alloggi e delle prestazioni da praticarsi dagli alberghi, dalle pensioni e dalle locande, saranno fissati per gli anni 1941, 1942, 1943 e 1944, dal Ministero della cultura popolare secondo le norme di cui ai Regi decreti-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, 23 novembre 1936-XV, n. 2469, e 18 gennaio 1937-XV, n. 244, ferma restando l'osservanza delle disposizioni sul blocco dei prezzi contenute nei Regi decreti-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, e 12 marzo 1941-XIX, n. 142, e dei relativi provvedimenti integrativi e di attuazione.
[2]Fino al 31 dicembre 1944-XXIII, sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 2 comma 1° del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244
[3]L'art. 8 del predetto Regio decreto, convertito nella legge 17 giugno 1937-XV, h. 1169, e' cosi' modificato:
[4]« E' sospeso per tutto l'anno 1941 l'obbligo della denuncia dei prezzi da parte degli esercenti gli alberghi, le pensioni e le locande, ad eccezione di quelli di nuova apertura ».
Testo in vigore dal 12 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
