Provvedimento abrogato dalla l. 1 aprile 1999, n. 91.
Abrogato dal 16 aprile 1999
Provvedimento abrogato dalla l. 1 aprile 1999, n. 91.
Abrogato dal 16 aprile 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1975 al 16 aprile 1999. 98 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il prelievo da cadavere non sottoposto a riscontro diagnostico o ad operazioni autoptiche ordinate dall'autorita' giudiziaria, e' vietato quando in vita il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso. Il prelievo e' altresi' vietato quando, non ricorrendo l'ipotesi di cui al comma precedente, intervenga da parte del coniuge non separato, o in mancanza, dei figli se di eta' non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, in seguito a formale proposta del sanitario responsabile delle operazioni di prelievo, opposizione scritta entro il termine previsto nell'articolo 3, primo comma, e nell'articolo 4, secondo comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 1 APRILE 1999, N. 91
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-12-02;644~art6 · fonte del testo
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