Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 aprile 1999

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1975 al 16 aprile 1999. 108 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Se per la morte della persona di cui si intende utilizzare il corpo per prelievi a scopo di trapianto, sorge sospetto di reato, l'ente ospedaliero o l'istituto universitario che intende effettuare tali operazioni deve chiedere all'autorita' giudiziaria apposita autorizzazione. Nel caso che l'autorita' giudiziaria ritenga necessarie indagini autoptiche essa puo' disporre che queste vengano eseguite contestualmente alle operazioni di prelievo. In tal caso l'autorita' giudiziaria puo' incaricare delle operazioni autoptiche lo stesso sanitario che esegue il prelievo il quale viene all'uopo nominato perito ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale. L'autorita' giudiziaria concede l'autorizzazione solo quando non vi sia pericolo di intralciare o deviare le indagini.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 1 APRILE 1999, N. 91

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-12-02;644~art12 · fonte del testo

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