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Ai fini della concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 1 le Casse e le istituzioni ivi previste debbono sottoporre al Ministero del tesoro, tramite la competente Amministrazione centrale presso la quale sono costituite o che su di esse ha la vigilanza, l'atto costitutivo e lo statuto regolarmente approvati, nonche' ogni variante ai medesimi e debbono comunicare le condizioni alle quali intendano effettuare le operazioni di prestito agli iscritti, unitamente agli altri elementi che il Ministero del tesoro ritenga opportuno di richiedere. Dovra' essere assicurata la partecipazione di un funzionario del Tesoro nei collegi sindacali di dette Casse ed istituzioni. Il Ministro per il tesoro concede l'autorizzazione predetta con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Testo in vigore dal 15 luglio 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-06-29;656~art2 · fonte del testo

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