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[1]La Commissione di cui sopra presenta al Ministero della cultura popolare, entro il 30 maggio ed il 30 novembre. le proprie conclusioni sulle domande pervenute ai sensi degli articoli 1 e 2 e formula le proposte per la compilazione dell'elenco dei concorsi a premio autorizzati.
[2]Tale elenco, dopo l'approvazione del Ministro per la cultura popolare, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. In esso dovra' essere indicato, per ciascun concorso:
- a)l'oggetto;
- b)l'ente o il comitato che promuove il concorso;
- c)il luogo in cui dovra' effettuarsi;
- d)la data d'inizio e di chiusura.
Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
