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[1]Le domande di autorizzazione a promuovere i concorsi di cui all'art. 1 sono sottoposte all'esame di una Commissione permanente istituita presso il Ministero della, cultura popolare, composta come segue:
[2]1° due rappresentanti del Ministero della cultura popolare, uno dei quali nella persona del direttore generale per il teatro;
[3]2° un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;
[4]3° un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
[5]4° il vice-presidente del Consiglio della corporazione dello spettacolo;
[6]5° un rappresentante dell'Opera nazionale dopolavoro;
[7]6° due rappresentanti rispettivamente del Sindacato nazionale fascista musicisti e di quello degli autori e scrittori. designati dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
[8]7° un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
[9]8° un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.
[10]La Commissione e' presieduta dal direttore generale per il teatro.
[11]In caso di assenza o di impedimento i membri della Commissione possono farsi rappresentare.
[12]Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di gruppo A del Ministero della cultura popolare di grado non inferiore al 7°.
[13]Al trattamento economico dei componenti della detta Commissione sara' provveduto con decreto del Ministro per la cultura popolare di concerto con quello per le finanze.
Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
