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La denominazione di «Concorso nazionale» e' consentita soltanto per quei concorsi che, a giudizio d'ella Commissione di cui al successivo articolo, rivestano, per il loro carattere, la loro finalita' e la loro organizzazione, particolare importanza nella vita artistica della Nazione.
Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
