Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le domande per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo debbono essere stese su carta legale da lire 6 e presentate al Ministero della cultura popolare entro il 30 settembre di ciascun anno, per i concorsi che dovranno svolgersi nel primo semestre dell'anno seguente, ed entro il 30 marzo per quelli che dovranno avere svolgimento nel secondo semestre.

[2]La domanda dovra' contenere le seguenti notizie:

  • a)indicazione precisa dell'ente o delle persone che intendono promuovere il concorso;
  • b)lo scopo del concorso e sua eventuale denominazione;
  • c)indicazione del premio o dei premi (somme di denaro, medaglie, oggetti, ecc.);
  • d)data di scadenza per la presentazione dei lavori o delle domande dei concorrenti se trattasi di gare;
  • e)composizione della giuria, la quale dovra' comprendere, in maggioranza, elementi tecnicamente specializzati;
  • f)data entro la quale la giuria dovra' emettere il giudizio.

[3]Alla domanda dee essere inoltre allegata il regolamento del concorso. Nel caso di gare, di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo, dovranno essere nel regolamento indicati anche il programma e gli eventuali pezzi di obbligo.

Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-27;862~art2 · fonte del testo

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