Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli enti e le persone che intendono istituire concorsi a premio per:
- a)lavori musicali teatrali sinfonici o di musica da camera;
- b)opere drammatiche in prosa o in versi, libretti di opere, di operette, di riviste;
- c)canti e canzoni, a solo o accompagnati da strumenti;
- d)gare di attori drammatici, cantanti, pianisti, violinisti, violoncellisti, ecc.;
- e)gare di complessi di musica da camera;
[2]devono richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione con le modalita' stabilite nei successivi articoli.
Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
