Art. 83 — Mandato di cattura
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1990 al 15 novembre 1990. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 26 giugno 1990 n. 162.
Abrogato dal 11 luglio 1990
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Articolo abrogato dalla l. 26 giugno 1990 n. 162.
Abrogato dal 11 luglio 1990
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ragionevolmente il legislatore ha inteso punire, senza distinguere tra importazione di modiche e di non modiche quantita`, comportamenti idonei ad accrescere il quantitativo di sostanze stupefacenti presenti nel territorio nazionale e quindi di ancor maggiore pericolosita` che non quelli attinenti alla mera circolazione del quantitativo preesistente. Cosi` operando inoltre si e` adempiuto a precisi obblighi internazionali, secondo cui lo Stato era ed e` impegnato a punire qualsiasi forma di importazione di sostanze stupefacenti. Ne` e` censurabile, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, salvo il caso di palese irrazionalita`, la misura della pena comminata dalle norme denunziate, prevista peraltro con un'ampia possibilita` di variazione tra il minimo e il massimo, di modo che se ne possa adeguare l'entita` al caso concreto. Pertanto non e` fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale, degli artt. 71, 72 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
Art. 72 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 80 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 71 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 83 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990. 21 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per i delitti previsti dagli articoli 71, 73, 75 e 76, secondo e terzo comma, e' obbligatorio il mandato di cattura.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 GIUGNO 1990 N. 162
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art83 · fonte del testo
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