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Il Ministero della sanita' esercita il controllo sulle quantita' di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina, e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato. Il Ministro per la sanita' puo' limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanita'.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

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