Art. 105 — (Modifica dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75) 1. All'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dopo il numero 7 è aggiunto, in fine, il seguente numero: "7-bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente"

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L'autorita' giudiziaria da' notizia, in ogni fase e grado del giudizio, al Ministero della sanita' dei procedimenti penali per reati commessi in violazione delle norme della presente legge ed invia allo stesso Ministero, se richiesta, copia delle sentenze emesse a definizione dei procedimenti stessi.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

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