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[1]In ogni azienda industriale soggetta alle disposizioni della presente legge dovra' essere esposto, in modo facilmente visibile, ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con le indicazioni dell'ora di inizio e di termine del lavoro, del personale occupato e dell'ora della durata degli intervalli di riposo accordati durante il periodo di lavoro.

[2]Quando l'orario non e' comune per tutto il personale, le indicazioni di cui al comma precedente, dovranno essere riportate sull'orario di lavoro per reparto o per categoria professionale o per singoli lavoratori.

[3]Quando il lavoro e' disimpegnato a squadre dovranno riportarsi le indicazioni suaccennate per ciascuna squadra.

[4]Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro per essere questo esercitato all'aperto, dovra' essere in ogni caso esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.

[5]L'orario di lavoro firmato dal datore di lavoro o da un suo legale rappresentante, sara' trasmesso al competente Circolo dell'Ispettorato corporativo, al quale saranno anche comunicate tutte le successive modificazioni.

[6]Sul libro paga, vidimato dall'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni o dall'Istituto di previdenza sociale se l'azienda non e' soggetta alla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, deve essere notato, giornalmente per ciascun lavoratore, il numero di ore di lavoro straordinario distintamente da quello delle ore di lavoro normale.

[7]Il libro paga deve essere presentato ad ogni richiesta dei funzionari incaricati della vigilanza.

[8]L'Ispettorato corporativo puo' autorizzare sistemi di registrazione equivalenti.

Testo in vigore dal 5 giugno 1933 al 10 novembre 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-03-16;527~art9 · fonte del testo

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