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E' autorizzata, in base a contratti collettivi di lavoro, l'aggiunta alla durata massima normale di lavoro di un periodo che non superi le due ore al giorno e le 12 ore settimanali, od una durata media equivalente in un periodo determinato, allo scopo di permettere alle aziende di far fronte ad aumenti straordinari di lavoro, e a condizione in ogni caso che le ore di lavoro straordinario siano compensate con un aumento di retribuzione nella misura che sara' stabilita dai contratti collettivi di lavoro.

Testo in vigore dal 5 giugno 1933 al 10 novembre 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-03-16;527~art8 · fonte del testo

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