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La durata massima normale di lavoro potra' essere prolungata in caso di incidente verificatosi o imminente, di lavori urgenti da effettuarsi alle macchine o agli impianti e di forza maggiore, ma solo nella misura indispensabile per evitare le conseguenze dannose alla normale produttivita' delle aziende.
Testo in vigore dal 5 giugno 1933 al 10 novembre 1937
