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[1]La durata massima normale di lavoro potra' essere prolungata al di la' dei limiti stabiliti dall'art. 1 nei seguenti casi:
- a)allorquando i lavori si effettuano con personale occupato a squadre purche' in media in un periodo di tre o meno di tre settimane il lavoro non superi le otto ore al giorno e le 48 ore settimanali;
- b)nelle industrie ad esercizio continuo in cui il lavoro deve essere assicurato per la sua stessa natura mediante squadre successive di operai, a condizione che in media le ore di lavoro non eccedano le 56 ore per settimana;
- c)nei lavori preparatori o complementari, che debbono essere necessariamente eseguiti al di la' del limite assegnato al lavoro generale dell'azienda;
- d)nelle occupazioni in cui il lavoro e' specialmente intermittente in quanto richiede una prestazione discontinua o di semplice attesa o di custodia;
- e)nei casi nei quali siano riconosciuti inapplicabili i limiti di orario fissati dall'art. 1, purche' il numero medio di ore di lavoro alla settimana in un determinato periodo non superi le 48 ore.
[2]Con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni, sentite le Associazioni professionali competenti e udito il Consiglio nazionale delle corporazioni, saranno emanate apposite tabelle indicanti le industrie, i lavori, le occupazioni e i casi di cui alle lettere b), c), d), e); e saranno determinati nei loro riguardi gli eventuali limiti e le modalita' di ripartizione degli orari.
[3]Inoltre nei casi indicati alla lettera c), la facolta' di derogare alle disposizioni dell'art. 1 deve essere prevista dai contratti collettivi di lavoro, stipulati fra le Associazioni professionali competenti e depositati e pubblicati a norma di legge.
Testo in vigore dal 5 giugno 1933 al 10 novembre 1937
