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Quando la durata massima della giornata di lavoro sia inferiore in uno o piu' giorni della settimana a otto ore essa puo', in base a contratti collettivi di lavoro, essere prolungata negli altri giorni della settimana fino a 9 ore, ferma restando la media delle 48 ore settimanali.
Testo in vigore dal 5 giugno 1933 al 10 novembre 1937
