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Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:
- a)il servizio ordinario postale, telegrafico e telefonico;
- b)le aziende industriali nelle quali sono occupati membri di una stessa famiglia;
- c)la navigazione interna, marittima ed aerea;
- d)la pesca.
Testo in vigore dal 5 giugno 1933 al 10 novembre 1937
