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[1]La presente legge entrera' in vigore due mesi dopo la pubblicazione delle tabelle di cui all'ultimo capoverso dell'art. Con l'entrata in vigore della presente legge, restano abrogate, per le aziende indicate nell'art. 1, le disposizioni del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, nonche' dei relativi regolamenti.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 16 marzo 1933 - Anno XI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Jung - De Francisci - Ciano.
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 5 giugno 1933 al 10 novembre 1937
