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La durata massima normale di lavoro effettivo degli operai e degli impiegati nelle aziende industriali, pubbliche e private, di qualsiasi natura, e nelle loro dipendenze, anche se abbiano carattere d'istituti d'insegnamento professionale o di beneficienza, e qualunque sia il numero delle persone occupate, non potra' eccedere le ore 8 al giorno e le 48 settimanali.

Testo in vigore dal 5 giugno 1933 al 10 novembre 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-03-16;527~art1 · fonte del testo

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