Art. 17 — Contributi per l'artigianato e la pesca

Per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, la. Cassa concede, con i limiti e le modalita' stabiliti dal piano di coordinamento, agli imprenditori artigiani operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, tramite le Commissioni provinciali dell'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che si avvarranno dell'assistenza tecnica dell'E.N.A.P.I., i contributi di cui all'articolo 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e all'articolo 2 della legge 18 luglio 1959, n. 555. La Cassa inoltre, concede, per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, con i limiti e le modalita' stabilite dal piano, ai pescatori singoli ed associati operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, i contributi di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 ottobre 1967, n. 1083

3

La L. 31 ottobre 1967, n. 1083 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I contributi previsti dall'articolo 17 - secondo comma - della legge 26 giugno 1965, n. 717, si intendono concedibili alle cooperative di pescatori e ai loro consorzi, ed alle imprese di pesca, individuali e collettive."

Testo vigente dal 14 dicembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1965 al 14 dicembre 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 ottobre 1967, n. 1083

    La L. 31 ottobre 1967, n. 1083 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I contributi previsti dall'articolo 17 - secondo comma - della legge 26 giugno 1965, n. 717, si intendono concedibili alle cooperative di pescatori e ai loro consorzi, ed alle imprese di pesca, individuali e collettive."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-06-26;717~art17 · fonte del testo

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