Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I contravventori alle disposizioni dell'art. 1 della presente legge sono puniti con le pene previste dall'art. 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1070. I contravventori alle disposizioni degli articoli 2 e 3 sono puniti con l'ammenda da lire 200 a lire 1000.

[2]I sanitari che attendono all'impiego dei raggi Rontgen e del radio a scopo terapeutico, senza essere provvisti del diploma di specializzazione, o della autorizzazione prevista dal precedente art. 6, sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 1000.

[3]Sono fatte salve in ogni caso le maggiori pene sancite dal Codice penale per i reati da esso previsti.

[4]Sono esclusi dall'applicazione del 2° e del 3° comma i sanitari che nelle cliniche e negli istituti per la cura del cancro attendono all'impiego dei raggi Rontgen e del radio a scopi terapeutici.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-01-29;138~art8 · fonte del testo

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