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[1]I contravventori alle disposizioni dell'art. 1 della presente legge sono puniti con le pene previste dall'art. 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1070. I contravventori alle disposizioni degli articoli 2 e 3 sono puniti con l'ammenda da lire 200 a lire 1000.
[2]I sanitari che attendono all'impiego dei raggi Rontgen e del radio a scopo terapeutico, senza essere provvisti del diploma di specializzazione, o della autorizzazione prevista dal precedente art. 6, sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 1000.
[3]Sono fatte salve in ogni caso le maggiori pene sancite dal Codice penale per i reati da esso previsti.
[4]Sono esclusi dall'applicazione del 2° e del 3° comma i sanitari che nelle cliniche e negli istituti per la cura del cancro attendono all'impiego dei raggi Rontgen e del radio a scopi terapeutici.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
