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Possono essere autorizzati all'impiego dei raggi Rontgen e del radio a scopo terapeutico i sanitari che, alla data della entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato ininterrottamente, per un periodo non inferiore ad anni 5, la radioterapia e la radiumterapia.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
