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[1]E' vietato l'impiego dei raggi Rontgen e del radio a scopo terapeutico ai sanitari che non siano provvisti di diploma di specializzazione in materia o non abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di specialista ai sensi dei Regi decreti 29 agosto 1929, n. 1823, e 15 maggio 1930, n. 861.
[2]La disposizione del precedente comma non si applica per l'impiego dei raggi Rontgen e del radio a scopo terapeutico nelle Cliniche universitarie e negli Istituti per la cura del cancro, dipendenti dallo Stato, o che siano stati giuridicamente riconosciuti.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
