Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'autorizzazione prefettizia prevista dai precedenti articoli 1 e 3 e' subordinata al pagamento della tassa di concessione di cui all'annessa tabella A.

[2]I titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici, di cui all'art. 1, sono altresi' tenuti al pagamento della tassa annua di ispezione prevista dalla tabella stessa.

[3]La tassa annua di ispezione e' anche dovuta dai possessori di apparecchi radiologici di cui all'art. 2.

[4]La riscossione di tali tasse seguira' con le forme e con i mezzi che saranno stabiliti dal regolamento.

[5]Sono esonerati dal pagamento delle tasse contemplate dal presente articolo, per gli apparecchi da loro utilizzati, gli enti che abbiano scopi di beneficenza, di assistenza sociale, e gli istituti scientifici.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-01-29;138~art4 · fonte del testo

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