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[1]L'autorizzazione prefettizia prevista dai precedenti articoli 1 e 3 e' subordinata al pagamento della tassa di concessione di cui all'annessa tabella A.
[2]I titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici, di cui all'art. 1, sono altresi' tenuti al pagamento della tassa annua di ispezione prevista dalla tabella stessa.
[3]La tassa annua di ispezione e' anche dovuta dai possessori di apparecchi radiologici di cui all'art. 2.
[4]La riscossione di tali tasse seguira' con le forme e con i mezzi che saranno stabiliti dal regolamento.
[5]Sono esonerati dal pagamento delle tasse contemplate dal presente articolo, per gli apparecchi da loro utilizzati, gli enti che abbiano scopi di beneficenza, di assistenza sociale, e gli istituti scientifici.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
