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Fermo restando il disposto dell'art. 14 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, chiunque detiene sostanze radioattive comunque confezionate per cederle, a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, ad enti o privati, deve ottenere la preventiva autorizzazione del prefetto.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
