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[1]E' data facolta' al Governo del Re di emanare le norme per l'esecuzione delle presenti disposizioni, coordinandole e riunendole in apposito regolamento con quelle riguardanti la disciplina degli stabilimenti di cure fisiche ed affini di cui alla legge 16 luglio 1916, n. 947.
[2]Il regolamento fissera' il termine entro il quale dovranno andare in vigore le disposizioni della presente legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG - ERCOLE
[7]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
