Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]E' data facolta' al Governo del Re di emanare le norme per l'esecuzione delle presenti disposizioni, coordinandole e riunendole in apposito regolamento con quelle riguardanti la disciplina degli stabilimenti di cure fisiche ed affini di cui alla legge 16 luglio 1916, n. 947.

[2]Il regolamento fissera' il termine entro il quale dovranno andare in vigore le disposizioni della presente legge.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG - ERCOLE

[7]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-01-29;138~art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari