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L'apertura e l'esercizio di gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia sono soggetti ad autorizzazione da parte del prefetto, ai termini della legge 16 luglio 1916, n. 947.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
