Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Nel caso di rinunzia, da parte del richiedente, alla domanda di concessione di autoservizi ed in quelli di revoca, risoluzione o decadenza della concessione, il Governo puo' accordare la concessione medesima, senza nuova istruttoria, alle condizioni gia' ammesse ed approvate, ad altra ditta che, a suo esclusivo giudizio, presenti i necessari requisiti di idoneita' morale, tecnica e finanziaria, salvi gli eventuali diritti di preferenza a norma di legge. 6 8

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771

6

Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che nel presente articolo le competenze indicate come di pertinenza del "Governo" e del "Ministro per le comunicazioni", si intendono attribuite alla "autorita' concedente".

D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285

8

- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369". - Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.

Testo in vigore dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 1955 al 24 gennaio 2006.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285

    - Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369". - Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art35 · fonte del testo

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