Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 dicembre 1939 al 24 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

Oltre agli oneri per le assicurazioni obbligatorie, stabilite dalle leggi in vigore, i concessionari di autolinee pubbliche sono tenuti a provvedere alle assicurazioni contro gli incendi e per le responsabilita' civili, e, per quanto riguarda il trasporto degli effetti postali, all'assicurazione contro il furto, la manomissione e la dispersione degli effetti stessi.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 24 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art29 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari