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[1]I concessionari di autolinee devono corrispondere allo Erario una tassa di sorveglianza in ragione di L. 0,012 per ogni chilometro della percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione.

[2]Per i servizi urbani gestiti dalla stessa azienda, che si svolgono nell'interno dell'abitato, la detta tassa di sorveglianza e' ridotta alla meta' per la parte di percorrenza che eccede un milione di chilometri all'anno.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 23 aprile 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art26 · fonte del testo

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