Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 dicembre 1939 al 24 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

Nei casi di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ha facolta' di sospendere in tutto od in parte la corresponsione dei canoni per il trasporto degli effetti postali.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 24 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art18 · fonte del testo

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