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[1]Per la concessione definitiva di autolinee per trasporto di viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli non concorrenti a servizi pubblici di trasporto preesistenti, lo Stato puo' accordare sussidi fino ad annue L. 600 a chilometro.

[2]Il sussidio e' dato per l'impianto e per l'esercizio e viene determinato in base ad un piano finanziario nel quale e' tenuto conto di tutti gli oneri e di tutti i proventi previsti, esclusi i canoni e le spese per il trasporto degli effetti postali.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 24 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art14 · fonte del testo

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